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L’abolizione del feudalesimo in Sardegna – di Manlio Brigaglia

di Manlio Brigaglia

Pensare a dare una sistemazione alla struttura della proprietà fondiaria e un impulso deciso alla produttività agricola, come si riprometteva l’Editto delle Chiudende, senza affrontare anche il problema dell’abolizione del feudalesimo, non era possibile.

Anche per questa considerazione i feudatari si erano opposti alle chiusure, là dove avevano potuto. Per parte sua, il Piemonte voleva evitare lo scontro finché fosse stato possibile, e così la soluzione del problema fu dilazionata nel tempo.

Ma negli anni immediatamente successivi all’agitato periodo 1830-1833, in cui era emerso chiaramente come l’editto (e le carte reali che lo avevano seguito) non bastava da solo a imprimere all’economia isolana l’impulso che ci si attendeva da esso, e anzi aveva scatenato una serie di opposizioni che nella gran parte dei casi facevano capo proprio ai feudatari e ai loro alleati naturali (piccoli pastori, alcuni consigli comunitativi, la stessa burocrazia locale di diretta dipendenza dal barone), venne ripreso il disegno di liberare la terra dai vincoli che ne impedivano la piena disponibilità privata, collegandolo direttamente, ormai, al più generale progetto di abolizione dell’intero sistema feudale.

Le prime misure di razionalizzazione dei rapporti fra feudatari e sudditi risalivano, del resto, già all’inizio del secolo. Nell’aprile del 1799 era stata riordinata la procedura giudiziaria, demandando al potere statale la scelta degli ufficiali di giustizia, cioè dei magistrati locali, che sino a quel momento erano stati scelti e nominati dai feudatari, in nome dei quali sostanzialmente agivano (subito dopo furono create le Prefetture, tra i cui compiti rientrava proprio il controllo della giustizia locale); nel settembre dello stesso anno veniva istituita la Regia Delegazione, già ricordata, che doveva decidere sulle controversie fra feudatari e vassalli in materia di tributi; nell’agosto del 1800 erano stati unificati tutti i comandamenti dominicali in uno solo, da prestarsi con una sola giornata di lavoro all’anno, e dietro compenso (abolendo, contemporaneamente, le prestazioni che li avevano sostituiti: l’abolizione riguardava anche le prestazioni surrogative dell’incarica).

Le misure rientravano nel desiderio di alleviare il carico dei tributi che pesavano sui vassalli, abolendo almeno i più gravi e i più anacronistici, e di garantire quel minimo di giustizia che l’amministrazione giudiziaria dei feudatari non era in grado di assicurare: era una prima risposta, frammentaria e limitata, alle ricorrenti esplosioni d’ira popolare nelle «ville» (il ricordo della sollevazione angioiana era ancora vivissimo). In un momento in cui la Sardegna costituiva l’ultimo baluardo per la sopravvivenza della dinastia, i Savoia dovettero sentire la necessità di rivolgersi direttamente ai sudditi, scavalcando i feudatari, per assicurarsene la fedeltà attraverso una politica paternalistica di piccole riforme: le quali, oltre tutto, togliendo potere ai feudatari, lo aumentavano al potere centrale.

Quest’azione fu ripresa nel periodo del regno di Carlo Felice, come conseguenza non soltanto dell’Editto delle Chiudende, ma anche delle altre riforme compiute in quegli anni: prima fra tutte quella del sistema giudiziario, avviata nel 1827 con la promulgazione delle «Leggi civili e criminali per Regno di Sardegna». Esse riordinavano tutta la vasta materia della legislazione precedente, in cui all’antica Carta de Logu di Eleonora di Arborea si erano venute sovrapponendo disposizioni legislative spagnole, piemontesi e locali: abolivano alcuni degli istituti (specie in campo penale) più ripugnanti alla coscienza giuridica del tempo, ma soprattutto ammodernavano tutta la materia sul modello piemontese e, più largamente, europeo, relegando sempre più ai margini ogni possibilità di intervento del potere feudale anche nel campo delle controversie civili e penali che si svolgevano davanti ai magistrati locali.

Ma fu Carlo Alberto a perseguire, con maggiore decisione, la abolizione del feudalismo. Già prima di salire al trono, infatti, Carlo Alberto s’era reso conto della necessità di arrivare ad una soluzione del problema, anche se questa decisione convisse a lungo in lui con il desiderio di non scontentare troppo i feudatari. A Carlo Alberto, insomma, non interessava far scomparire il feudalesimo perché esso era chiaramente in contrasto con i tempi, e rappresentava proprio in Sardegna l’unica sopravvivenza di un sistema scomparso da tempo in ogni altra parte d’Europa, ma perché esso costituiva ormai l’ostacolo maggiore al conseguimento dei due obiettivi che il re si proponeva con determinazione: l’ammodernamento delle strutture produttive isolane (a breve termine, per promuovere la «ricchezza» d’un’isola, perennemente affannata a trovare anno per anno i mezzi della propria sussistenza, e che dunque costituiva un peso per il resto del regno; e, a più lunga scadenza, per abolire gradualmente tutte le differenze fra la Sardegna e il Piemonte, in modo da preparare l’unificazione dei due «regni» che formavano lo Stato) e l’accentramento di tutto il potere pubblico nelle sole mani dello Stato.

«Desidero facciate notare — scriveva il re a un suo corrispondente isolano — come sia delicata la nostra situazione, per liberare dalla oppressione le classi mezzane… per non fare ingiustizie verso i feudatari, per non usare mezzi rivoluzionari, per contentare nel tempo stesso che si privano de’ loro privilegi gentiluomini che ci furono ognora fedeli».

La via scelta da Carlo Alberto fu coerente a questa affermazione: non fece ingiustizia verso i feudatari e, pur privandoli dei loro privilegi, non li scontentò (e i mezzi usati furono tutt’altro che «rivoluzionari»).

Tra tutti i sistemi possibili, il più deciso e radicale sarebbe stato certo quello dell’abolizione dei diritti feudali, pronunciata con una legge e senza contropartita alcuna, ma Carlo Alberto sentiva, al fondo, una naturale solidarietà con i feudatari, anche se la loro fedeltà non era così scontata come il re dichiarava nella sua lettera: del resto, metà dell’isola era nelle mani di feudatari spagnoli, i quali — non meno di quelli sardi — avrebbero potuto comunque contestare la validità della decisione, contrastante con il principio dell’autonomia degli istituti feudali siglato dal Trattato di Londra.

Il re scelse perciò due vie: innanzitutto una gradualità di interventi che attutisse, almeno sul piano psicologico, il contraccolpo dell’abolizione, e in secondo luogo una operazione contrattualistica in base alla quale lo Stato aboliva i diritti feudali, ma ne risarciva i titolari, adottando una procedura che lasciasse largo spazio alla trattativa, in modo veramente da «contentar » i baroni «nel tempo stesso che li si privava de’ loro privilegi».

Una carta reale del dicembre 1835 istituiva in Cagliari una Delegazione per raccogliere notizie «intorno alla qualità dei terreni ed agli aggravi cui vanno soggetti», attraverso le informazioni dei Comuni e dei feudatari. Questi, in particolare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, dovevano presentare una «consegna distinta, fedele e esatta di tutti i beni, emolumenti, diritti e redditi», elencandoli separatamente comune per comune, come pure «di tutte le spese ed oneri» legati alla loro qualità di feudatari.

In particolare, la carta chiedeva che fossero indicati i terreni posseduti dai feudatari e coltivati per loro conto, e quelli «ridotti a chiusi, a oliveti, o a fabbricato»; quindi la qualità e la quantità dei terreni tenuti e coltivati dagli abitanti del Comune e soggetti a prestazioni o oneri feudali; ancora, la qualità e la quantità dei terreni destinati al pascolo del bestiame «domito» del Comune, l’estensione approssimativa dei terreni aperti e incolti per il pascolo del bestiame «rude», «accennando i diritti, gli usi, e le consuetudini secondo le quali tanto gli uni quanto gli altri di questi terreni si fruiscono e si governano»; e infine la qualità e la quantità dei boschi compresi nei confini del feudo, e il modo in cui venivano regolati l’esercizio dei diritti feudali nei riguardi degli abitanti e dei forestieri, e gli utili che se ne ricavavano. L’elenco doveva comprendere anche l’indicazione dei vari diritti, tanto reali che personali, che venivano esatti sui vassalli, specificandone il titolo e la natura, e «accennando» alla somma annua che se ne traeva; e allo stesso tempo anche gli oneri inerenti al feudo, comprese le spese necessarie per la riscossione dei tributi. Questa dichiarazione, accompagnata da uno specchietto riepilogativo dei redditi percepiti nell’ultimo decennio (o quindicennio), sarebbe stata poi portata dalla Delegazione a conoscenza dei Consigli Comunitativi, che avevano due mesi di tempo per presentare le loro controdeduzioni, aggiungendovi l’elenco dei diritti che «per avventura» fossero stati pagati alle Curie locali.

Compito della Delegazione era di mettere insieme dei quadri precisi dello stato patrimoniale di ciascun feudo, calcolando in moneta ogni tipo di prestazione (anche quelle che non venivano effettuate in denaro al feudatario), tenendo conto non soltanto dei dati forniti dai Comuni ma anche di tutti gli altri elementi che avesse voluto eventualmente tenere presenti: lo scopo finale era quello di far avere alla Segreteria di Stato per gli Affari di Sardegna un quadro della «reale e positiva consistenza» di ciascuno dei feudi isolani.

La carta rivelava chiaramente che il disegno di fondo adottato era ormai quello dell’abolizione attraverso il riscatto. A soli sei mesi di distanza, una volta saggiate le reazioni al progetto ormai così decisamente delineato (e mentre veniva concessa ai feudatari residenti in Spagna una proroga al termine dei tre mesi per la presentazione delle dichiarazioni, sebbene la legge del dicembre stabilisse che esse potessero essere fatte anche dai «podatari» o da altri rappresentanti del barone), una nuova carta reale (maggio 1836) adottava la misura chiave dell’intervento: l’abolizione della giurisdizione feudale, civile e criminale e di tutti i diritti connessi ad essa.

L’iter del disegno generale proseguiva lentamente, e veniva attuato in mezzo a lentezze della burocrazia periferica, mentre crescevano le resistenze dei feudatari, ormai rassegnati, magari, a rinunciare ai loro diritti, ma non ancora sufficientemente rassicurati sul modo e sull’entità del riscatto. Nel giugno del 1837, perciò, Carlo Alberto emanava una nuova carta reale in cui, ricordando come feudatari e Comuni avessero risposto con sollecitudine all’obbligo di fare le consegne e come la Delegazione avesse, in meno d’un anno, condotto «a fine l’immensa bisogna che le era stata fidata», ribadiva il carattere provvisorio e riassuntivo del primo censimento dei redditi feudali, e per fare in modo che gli elementi dei dati così ottenuti fossero nuovamente vagliati e discussi in contraddittorio davanti ad un giudice, istituiva una nuova Delegazione, composta allo stesso modo della precedente (il reggente la reale cancelleria, l’intendente generale, il censore generale, uno dei presidenti della Reale Udienza — nella nuova s’aggiungeva anche un giudice dello stesso organismo — e, con voto consultivo, l’avvocato fiscale generale e l’avvocato fiscale patrimoniale generale); presso di essa, entro il termine di due mesi, i feudatari potevano prendere visione delle osservazioni dei Consigli Comunitativi, avverso le quali, entro altri due mesi, avrebbero potuto presentare le loro controdeduzioni. Queste stesse controdeduzioni sarebbero state trasmesse ancora ai Consigli Comunitativi; questi avrebbero avuto un mese di tempo per nominare un loro rappresentante cui affidare il compito di sostenere le proprie ragioni davanti alla Delegazione, in contraddittorio col feudatario o con un suo rappresentante. Alla Delegazione sarebbe spettato il compito di proporre una prestazione annua globale corrispondente alle varie prestazioni dovute al feudatario; nel caso che le parti in causa non si fos­sero trovate d’accordo sulla cifra, essa doveva essere fissata d’autorità. I diritti contrari alle leggi vigenti dovevano essere rigettati senz’altro e quelli controversi decisi separatamente. Tutti i comandamenti dominicali, intanto, sulla base dell’editto del 1836, erano totalmente aboliti senza alcun compenso. Quando tutte queste operazioni fossero state condotte a termine — concludeva il re — «noi faremo conoscere le definitive nostre determinazioni in ordine al sistema feudale di quel Regno».

Un anno dopo, un editto fissava i compensi per le prestazioni feudali cassate. I compensi si sarebbero potuti pagare in beni o in denaro: o anche in rendite del Debito Pubblico, in caso di impossibilità dei primi due tipi di pagamento, diceva l’editto: ma questa sarebbe stata poi, invece, l’unica forma di pagamento, la più conveniente per i feudatari.

Alla presentazione dei documenti di cessione del feudo allo Stato, i feudatari avrebbero ricevuto cartelle di rendita del debito pubblico, all’interesse annuo del 5%, pagabile a scadenze semestrali.

Perciò veniva stabilita una rendita annua redimibile di 250 mila lire sarde (pari a 480 mila lire piemontesi), da iscrivere a nome dei feudatari: per la sua estinzione, si stanziava un fondo annuo di 50 mila lire sarde. Un’altra serie di disposizioni garantiva la sicurezza e la stabilità della rendita, le cui cedole starebbero state infatti, più in là, particolarmente ricercate dai feudatari o dai beneficiari.

L’abolizione del feudalesimo fu accolta con grande favore in Sardegna, specie dalle comunità più direttamente interessate e dalle classi che più delle altre erano state dai baroni vexatae inexplebili siti (come aveva già detto uno storico sardo del Cinquecento, il Fara): i documenti del tempo recano memorie di feste pubbliche a Nulvi, a Osilo, a Nuoro, a Oristano, a Ploaghe, ad Ittiri, con balli in piazza, manifesti, spari, giuochi, falò e luminarie.

Per parte loro i feudatari, che in un primo momento avevano temuto i modi in cui si sarebbe realizzata la decisione di abolire il sistema feudale (già conosciuta e variamente preannunziata), ebbero la possibilità di rassicurarsi in un breve volgere di tempo; non solo perché ai magistrati locali veniva raccomandato di usare il massimo rigore contro i vassalli che si rifiutassero di riconoscere qualcuno dei tributi da loro dovuti, o perché più volte era stata ripetuta la promessa che tutto si sarebbe fatto «con giusto compenso ed a soddisfazione di tutti», ma soprattutto perché il sistema di alleanze nei vari gradini della burocrazia (e specie nella stessa corte di Torino), su cui i feudatari potevano contare, garantiva una soluzione favorevole ai loro interessi.

La storia del riscatto dei singoli feudi basta da sola a spiegare la mancanza di resistenze da parte della classe baronale, che accettò con tranquillità la fine dei propri privilegi man mano che — dopo un primo momento di incertezza — si rendeva conto di poter ricevere in cambio un tipo di compenso più moderno, più redditizio, meno complicato e meno scomodo della somma di diritti feudali: un compenso che, come diceva uno storico del tempo, faceva loro guadagnare in ricchezza tutto quello che eventualmente avessero perduto in potenza.

La maggior parte delle decisioni sui riscatti fu presa a Torino: mentre la Delegazione isolana, infatti, tendeva a tener conto di tutti gli elementi in causa, ed a soppesarli secondo un criterio più aderente a quello che — sulla base delle conoscenze dirette che i giudici avevano della situazione isolana — pareva equo compenso dei diritti riscattati, in sede d’appello, a Torino, gran parte di queste decisioni venivano modificate in senso favorevole ai feudatari, e con aumenti delle cifre non di rado clamorosamente contrastanti con i livelli stabiliti dalla Delegazione cagliaritana, tanto che nel 1843 si dovette aumentare di altre 50 mila lire sarde il fondo per i compensi, e di 10 mila quello per l’estanzione delle cartelle di rendita.

Questo dipese da vari elementi, che la pubblicistica politica del tempo e gli storici successivi hanno variamente messo in luce: dalla simpatia personale di Carlo Alberto per alcuni dei feudatari in causa (secondo la tesi del Siotto Pintor), o dalla sua indole generosa (come dice il Musio, che era però uno dei giudici), dalla composizione del Consiglio Supremo, variamente legato per interesse e per parentele alla classe feudale isolana (Esperson), dalla coincidenza di particolari situazioni diplomatiche (il marchese di Villacidro si trovava a Torino come inviato del Re di Spagna nel momento stesso in cui si discuteva la causa che lo riguardava) sino alla corruzione di alcuni giudici (ancora l’Esperson, che fu uno dei più implacabili accusatori del favoritismo e della larghezza con cui furono trattati i feudatari), dalla fretta del Consiglio, che voleva liquidare velocemente tutta la materia, e dalla disparità di posizione fra feudatari e comunità, quelli rappresentati da procuratori scelti con cura fra i più esperti, e queste invece difese in genere da rappresentanti d’ufficio, perché non avevano potuto mandare un loro proprio procuratore (Siotto Pintor).

Togliamo qualche cifra dalla lunga, minuziosa tabella stilata dal Loddo Canepa, a esemplificazione di questo discorso: a parte il caso del marchese d’Arcais, che poté essere favorito in maniera particolare perché, accedendo alle offerte del potere statale, rompeva il fronte delle resistenze dei baroni e, col prestigio che gli derivava dalla vastità dei suoi possessi, offriva un esempio fortemente convincente della convenienza del sistema del riscatto, e che ebbe perciò una rendita di 20 mila lire sarde annue contro le 14.500 stabilite dalla Delegazione, si possono ricordare i casi del marchese di Villasor (10.855 lire di reddito netto, secondo la Delegazione, e 20.226 accreditate dal Supremo Consiglio), del marchese di Villaclara (28.485 lire a Cagliari, 4.258 a Torino); del conte di S. Lorenzo (1.829 lire a Cagliari, 4.214 a Torino), fino al caso clamoroso del marchese di Quirra per il quale le 2.023 lire stabilite a Cagliari furono moltiplicate per più di quindici volte dal Supremo Consiglio: 34.683 lire!

Intanto che fra Cagliari e Torino si avviavano a composizione le numerose procedure di riscatto, il governo emetteva altre disposizioni per portare a compimento il disegno, attraverso una serie di provvedimenti di legge miranti a far confluire la politica delle chiusure e la politica dei riscatti feudali verso l’unico obiettivo della formazione di una vasta serie di proprietà private perfette, su cui fosse possibile impiantare un’agricoltura più ampia e più produttiva, e far nascere una classe di nuovi proprietari più omogenea al modello di organizzazione sociale che il Piemonte andava perseguendo anche in Sardegna.

Nel febbraio del 1839 e nell’agosto del 1841 furono promulgati due «regolamenti», che avevano di mira la diffusione della proprietà e la sua formazione sulle terre comunali e demaniali.

Il regolamento del 1839 stabiliva una serie di norme per la distribuzione dei terreni comunali fra i privati, e quella dei terreni demaniali (venuti allo Stato dal riscatto dei feudi) ai Comuni. Norme particolari assicuravano facili passaggi dall’enfiteusi alla proprietà perfetta a prezzi anche particolarmente invitanti, e concedevano varie forme di esenzioni fiscali per chi avesse coltivato le terre o vi avesse costruito case rustiche. Un’altra serie di norme, infine, proibiva di rivendere le terre così acquistate prima di dieci anni, nella speranza che l’abitudine allo esercizio della proprietà impedisse all’acquirente di disfarsi delle terre, perché questo avrebbe determinato la progressiva concentrazione della proprietà nelle mani dei più abbienti, evento che la politica perseguita fino a quel momento dal governo tendeva ad evitare fin dove fosse possibile.

Il regolamento del 1841 riguardava i terreni demaniali e il modo di concederli in uso o in proprietà, in modo da completare il disegno generale, che era sostanzialmente quello di limitare al massimo le terre comuni, sostituendovi nella misura più ampia possibile un sistema di proprietà perfette, distribuite fra il più alto numero di cittadini.

Con la legge del 1858, che — alle soglie della unificazione italiana — avrebbe abolito gli «ademprivi», cioè gli antichissimi diritti della comunità a far legna, acqua, pascolo sui terreni circostanti i loro abitati, il disegno si sarebbe potuto considerare completato, e la terra (e la proprietà di essa) liberata da tutti i vincoli che potevano impedirne al legittimo proprietario il possesso sicuro e lo sfruttamento completo.

Il riscatto fu compiuto, i terreni furono divisi: ma — si chiede il Mondolfo a conclusione di uno dei suoi tanti scritti fondamentali dedicati a questo problema — «le sorti della Sardegna quanto e come mutarono?».

Lo stesso Mondolfo, in un altro suo scritto, ha dato una prima risposta a questo interrogativo:

«il feudalesimo fu soppresso, com’era stato introdotto, per forze estranee. […] Quel contadino che punta in terra il pugnale, non è uno Spartaco, non è neppure un Masaniello: gliene manca l’animo e manca soprattutto intorno a lui quella folla di popolo, che sia lo strumento del suo pensiero ribelle. È anzi a concludere che anche in questo caso il popolo di Sardegna fu assente e a quella trasformazione sociale, dalla quale potevano maturare per lui nuovi destini profondamente diversi e notevolmente migliori, egli assistette con quella indifferenza passiva e sciocca, che è il sintomo più sicuro, specialmente nei fatti sociali, di una perfetta incoscienza. E a questo appunto si deve se il riscatto feudale fu così povera cosa, e se una radicale trasformazione dell’edifizio sociale si abbassò al livello di una intricata pratica amministrativa».

Ma la risposta è, con ogni possibilità, anche più complessa. Intanto, il Mondolfo sembra cadere, come tanti altri studiosi «continentali», che pure hanno indagato a lungo le vicende isolane (e in Sardegna hanno vissuto e studiato lungo tempo), in quello stesso errore che, in fondo, rimprovera all’azione dei Savoia: alla situazione isolana, e più particolarmente al momento drammatico dello scontro e del confronto fra due realtà e due ordinamenti (la realtà regionale e quella «continentale», l’ordinamento della società «civile» piemontese e l’ordinamento non scritto, ma elaborato e codificato silenziosamente nei secoli, della società sarda), egli sembra voler applicare un giudizio che privilegia naturalmente il momento «continentale», senza tener conto della struttura reale del mondo sardo, e degli elementi non soltanto negativi ma anche positivi di questa resistenza alla penetrazione delle forze di ammodernamento. Questo ammodernamento, in realtà, era ricalcato piuttosto vistosamente e in astratto sulle linee generali della politica riformistica che l’Italia aveva visto attuarsi sotto l’assolutismo illuminato (nel Lombardo Veneto, la Toscana, lo stesso Piemonte) o nel periodo napoleonico (come a Napoli e in Sicilia): esso, cioè, non era tanto una serie di interventi studiati per la Sardegna, quanto una impalcatura legislativa (e, se vogliamo, anche di civiltà) imposta alla Sardegna, o comunque calata sopra la preesistente, omogenea struttura comunitaria isolana (non si dimentichi che la triplice serie delle leggi più importanti mirava a costruire un nuovo assetto soprattutto nel mondo delle «ville», mentre la compagine cittadina restava sostanzialmente intoccata).

Le resistenze alle «forze estranee» del mutamento, dunque, non venivano soltanto da una «indifferenza sciocca e passiva», ma da almeno altri tre elementi:

a) le condizioni di arretratezza storica in cui era stato tenuto per secoli proprio quel mondo delle «ville» che avrebbe potuto essere il principale beneficiario delle nuove leggi, ma solo a patto di avere in sé tradizioni e coraggio imprenditoriale, cioè abitudine al regime proprietario;

b) la forza intrinseca degli organismi di autoregolazione che la società isolana aveva elaborato proprio nel suo nucleo più arcaico, dove il regime del godimento comune delle terre costituiva la struttura portante della organizzazione tribale;

c) gli errori della prospettiva di fondo da cui muoveva l’introduzione della legislazione «nuova», e segnatamente due: da una parte il privilegiamento dell’agricoltura nei confronti della pastorizia, che sarebbe stata molto più adatta, forse, non soltanto alla morfologia e alle vocazioni culturali dell’isola, ma anche alla struttura primaria della sua economia, e dall’altra la mancanza di tutte le forme collaterali di incentivazione al processo di trasformazione delle strutture, prima fra tutte l’introduzione di misure creditizie che potessero fornire i capitali iniziali agli investimenti per la razionalizzazione della stessa economia agraria.

Così, perfino l’elemento-base della trasformazione, cioè l’abolizione del sistema feudale, funzionò piuttosto come una forza di ritardo che come uno stimolo all’ammodernamento del processo produttivo: la somma pagata dallo Stato ai feudatari, infatti, fu poi ripartita fra i Comuni, e fatta pagare da questi, a partire dal 1840; questa somma comprendeva il compenso per l’esercizio dell’amministrazione giudiziaria, che lo Stato aveva avocato a sé togliendola agli ufficiali di giustizia dei baroni, e costituiva un vero e proprio tributo fisso, perché non poteva essere cancellata dal debito comunale, mentre la parte corrispondente alle somme spese dallo Stato per il riscatto poteva essere estinta, ma anche comunali o l’imposizione di nuovi tributi, cioè ancora una volta sulla pelle delle comunità «liberate».

Nel paragone fra il nuovo sistema fiscale e quello antico, non v’è dubbio che si era fatto un passo avanti, anche perché era stata cancellata ogni forma di odiosa prestazione personale e abolito ogni abuso da parte del feudatario: ma alla certezza del diritto garantita dal sistema «nuovo» corrispondeva anche la necessità di pagare tutti i tributi invece che in natura o in prestazioni di lavoro, come in passato, solo in denaro, fatto di eccezionale gravezza in un’isola dove il contante (e in genere ogni forma di denaro) era stato sempre raro, e comunque quasi tutto accentrato nelle mani della borghesia cittadina; e come non bastasse, alla disordinata esazione dei feudatari s’era sostituita la impersonale ma efficientissima macchina della burocrazia fiscale piemontese.

Perciò, in una terra come la Sardegna dell’inizio dell’Ottocento, in cui restava a fare «una vera e propria creazione di tutto», come diceva il Baudi di Vesme (abbiamo già citato la frase, che per di più fu pronunciata nel 1848, cioè già dopo le leggi sulle chiusure e l’abolizione del feudalesimo), gli interventi dello Stato nel primo cinquantennio misero in moto un meccanismo di trasformazione che mentre rispondeva genericamente a un’esigenza illuministica di ammodernamento della Sardegna in senso borghese, rendeva la Sardegna più facilmente utilizzabile dalla monarchia piemontese in vista di una generale unificazione delle strutture fra le due «porzioni» principali del Regno, la terraferma e l’isola, anche perché non creava un nuovo moderno ceto di intermediari fra il vecchio potere feudale e le classi rurali più derelitte; e insieme — nella distruzione del conosciuto — creava le premesse dello squilibrio di cui la Sardegna avrebbe sofferto prima e dopo il compimento dell’unità nazionale, quello squilibrio che è ravvisabile ancor oggi in due aspetti fondamentali della storia isolana: il rapporto fra economia e società sarda da una parte ed economia e società nazionale dall’altra, e il rapporto fra città e campagna all’interno dell’isola.

Gli interventi di questi anni di cui ci stiamo occupando, infatti, avviarono un processo di generale «allineamento» della Sardegna al resto dello Stato, ma furono calati nella realtà sarda dall’alto, mirando quasi esclusivamente al livello cui la si voleva «elevare» piuttosto che alle componenti organiche del livello su cui si operava, per di più senza dotare questa nuova realtà di strumenti che, una volta avviato il meccanismo della trasformazione, le potessero permettere di continuare autonomamente sulla via dello sviluppo: sicché, dopo un primo breve periodo di entusiasmi e di assestamenti marginali e limitati, la Sardegna tornò ad accusare, rispetto alla realtà nazionale, un ritardo che, con l’andare del tempo, sarebbe aumentato piuttosto che diminuito (*).

(*) Sul problema generale del feudalesimo e della sua abolizione, cfr. A. Boscolo, Il feudalesimo cit., che comprende, oltre l’introduzione e i testi già citati, anche il testo degli editti principali.

La lettera di Carlo Alberto citata è in G. Siotto Pintor, Storia civile cit., appendice, p. 592.

Sui procedimenti di riscatto dei feudi, cfr. in particolare:
U. G. Mondolfo, L’abolizione del feudalesimo in Sardegna, in «Archivio Storico Sardo», 1906, vol. II (ora anche nell’antologia di A. Boscolo, pp. 457-506)
I. Esperson, Pensieri sulla Sardegna dal 1789 al 1848, Milano, 1878, e Note e giudizi sull’ultimo periodo storico della Sardegna, Milano, 1878
F. Loddo Canepa, Ricerche ed osservazioni sul feudalesimo sardo dalla dominazione aragonese, in «Archivio Storico Sardo», XI, 1915 (pp. 1-32), XIII, 1921 (p. 141), XIV, 1923 (p. 323), XV, 1924 (1-2, p. 83), XV, 1924 (3-4, p. 133).

Fonte: Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Lorenzo Del Piano, La Sardegna contemporanea, pagg. 120-132

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